Cataliotti: “Vi spiego tutti i segreti del nuovo regolamento per i procuratori sportivi”

Fonte: www.calciomercato.com

Calciomercato.com ha posto all’Avvocato Jean-Christophe Cataliotti, esperto di diritto calcistico e titolare dei corsi di Reggio Emilia per osservatori di calcio e agenti dei calciatori (per info si rimanda al sito www.footballworkshop.it), alcune domande sulle nuove norme regolanti l’attività dei “vecchi” agenti FIFA, che dal 1° aprile 2015 in poi hanno preso il nome di Procuratori Sportivi.

Cataliotti, dopo tante attese, quali le novità più eclatanti?
La novità più eclatante, di cui già c’erano state diverse avvisaglie, è che tutti (o quasi) potranno esercitare l’attività di agenti dei calciatori, o meglio di procuratori sportivi. Essendo stato abolito l’esame di accesso all’attività del procuratore, così come recita l’art. 4 del regolamento “coloro che intendano svolgere, anche occasionalmente, l’attività di Procuratore Sportivo e risiedano legalmente in Italia sono tenuti a registrarsi come tali iscrivendosi nel Registro mediante apposita domanda indirizzata alla FIGC…”

Per diventare procuratori di calcio basta inviare una richiesta di registrazione?
Proprio così! Non è neppure necessario possedere alcun particolare titolo di studio (in precedenza, occorreva possedere il diploma di maturità e sostenere un esame di abilitazione). Da evidenziare, tuttavia, che occorre allegare alla domanda di iscrizione un’autodichiarazione in cui l’aspirante procuratore dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento per l’esercizio dell’attività di Procuratore Sportivo, cioè, ad esempio, di essere residente in Italia e di non aver riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva ovvero per delitti non colposi…

E i mandati di rappresentanza quanto potranno durare?
Potranno avere durata non superiore a due anni, così come prevedeva il previgente regolamento degli agenti dei calciatori.

Quanto, invece, alla retribuzione del procuratore è cambiato qualcosa?
Il corrispettivo del procuratore può essere ancora stabilito in una somma forfettaria ovvero in una percentuale, ma quanto a quest’ultima forma di corresponsione del corrispettivo, la norma “consiglia” di non convenire una percentuale superiore al 3% sull’ingaggio annuo lordo del calciatore o sul valore del trasferimento.

E’ vero che il Procuratore potrà rappresentare anche le società nella stessa operazione di mercato?
Sì, questa è una novità interessante. Viene di fatto eliminato il divieto del c.d. doppio mandato.

Se da una parte l’iscrizione è libera, sarebbe consigliabile prendere parte a un corso di formazione.

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28 ottobre29 ottobre